giovedì 17 maggio 2012

OSTIA, PARCHEGGI LUNGOMARE: VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Nuovo esposto inoltrato stamattina alle autorità competenti (link). Per maggior comprensione, si allegano di seguito gli articoli del Codice della Strada citati.













NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

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